Legge 7 marzo 2001 N. 78
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Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del n.75 del 30 marzo 2001
I testi riportati non hanno alcun carattere di ufficialità
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Art. 1. (Principi generali)
1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della
Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono
la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e
la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e
in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri
militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di
associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la
riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il
raggiungimento dell'unità nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche
delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito
denominato «testo unico».
Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)
1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione,
catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di
cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati
e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro
consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli
interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti
di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano
tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le
competenze in materia di tutela paesistica, nonchè le competenze del Ministero
della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di
manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui
all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e
di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio
delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
Art. 3. (Compiti dello Stato)
1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi
di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul
fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui
all'articolo 2, comma 1;
c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attività
culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la
redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo
1;
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari,
preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del
presente comma e con le modalità di cui all'articolo 8;
f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi
compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la
più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo
fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della
documentazione storica;
g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli
finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.
2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il
Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima
guerra mondiale.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la
corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.
4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le
attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene
all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere
obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con
riferimento all'attuazione della legge stessa.
5. Il Comitato definisce:
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);
c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera
e);
d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa)
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali
finalità:
a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o
concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle
Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e
le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello
Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione
informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e
in quelli periferici.
Art. 6.(Competenze del Ministero degli affari esteri)
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli
affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte
italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e
soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima
guerra mondiale.
Art. 7. (Competenze delle regioni)
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla
legislazione vigente:
a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la
conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4,
favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi
storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;
b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);
c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di
attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai
sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono
essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso
comma.
2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per
territorio:
a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso
del titolare del bene;
b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e
restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità
ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con
un programma temporale dei lavori;
c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse
destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi
dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e
l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità
di cui all'articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei
contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.
Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)
Soppresso
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte
terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o
documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli
deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o
dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la
provenienza.
Art. 10. (Sanzioni)
1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle
cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il
danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di
interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si
applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 è punito
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.
Art. 11.(Norme di spesa e finali)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330
milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno
quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati
a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato,
nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità
per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei
soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti
delle risorse di cui al presente articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili
sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività
culturali ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più
direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani
vicentini.
Art. 12.(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire
330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a
lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.